CHI SIAMO

Presidente: Mario Salati

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Direttivo: 

Angelisanti Antonio, Bianchini Valerio, Olivieri Luca.

Segretario: Alfredo Collalti

Addetti Servizi: Cinti Marco

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L’UNIONE ARTIGIANI CIOCIARI, nasce nel 1948, ed è quindi una organizzazione ricca di anni di storia, ma soprattuto di uomini impegnati a costruire un artigianato qualificato con un ruolo determinante nella realtà socio-economica.

L’associazione crede nel valore della propria organizzazione perchè non solo strutturata e competente, ma trasparente e aperta ad ogni contributo, una organizzazione al servizio degli artigiani, di cui gli artigiani hanno le chiavi.

Perchè associarsi

Il Tuo Sogno imprenditoriale si realizza con noi

UNIONE ARTIGIANI CIOCIARI operante dal 1948, è costituita da oltre 1.000 aziende, residenti in tutti Comuni della Provincia e rappresenta ogni mestiere dell’artigianato e della piccola e media impresa.

E allora perchè associarsi all’Unione Artigiani Ciociari aderente a CASARTIGIANI?

Ti sei mai chiesto chi aiuta veramente gli imprenditori che, come te, ogni giorno devono affrontare tutte le difficoltà legate alla gestione di un’azienda?
Sentendo parlare di Unione Artigiani Ciociari, ti sarai forse domandato perché dovresti aderire ad un’associazione come la nostra, che vantaggi avresti come imprenditore o che benefici ne trarrebbe la tua impresa. La risposta che ti possiamo dare è semplice.

Da noi trovi tutte le informazioni che servono alla tua azienda, tutte le soluzioni per ricercare agevolazioni e contributi, tutto il supporto per le pratiche con enti o istituzioni, le risposte a tutte le esigenze di formazione, tutti i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno.
L’Unione Artigiani Ciociari può infatti vantare un’esperienza di oltre 60 anni ed è in grado di tutelare gli interessi personali e di categoria di tutti gli artigiani e delle piccole e medie imprese, proprio perché è un’associazione fatta da imprenditori come te.
Non dovrai più preoccuparti di cercare in continuazione chi ti può dare aiuto. Potrai rivolgerti sempre a noi con tranquillità.

Quello che ti chiediamo di fare è di contattarci (Tel. 0775824230) e saremo a disposizione per ascoltare le tue esigenze ed illustrarti tutte le opportunità che possiamo offrirti.
Crediamo davvero di poter essere il miglior supporto per la tua impresa.
Mettici alla prova!

Mario Salati Presidente

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LO STATUTO

ART .1 COSTITUZIONE

 È costituita in Frosinone l’ Unione degli Artigiani Ciociari della piccola impresa di Frosinone, Associazione sindacale.

Art. 2 SCOPI

L unione artigiani ciociari è una libera organizzazione sindacale autonoma ed apartitica.

Essa si propone :

  1. di stipulare convenzioni e contratti collettivi di lavoro e di rappresentare e tutelare gli interessi degli artigiani e delle imprese della provincia per la soluzione dei problemi economici, sindacali,tecnici ed assistenziali;
  2. di favorire il perfezionamento della formazione professionale nella provincia;
  3. di conciliare gli eventuali contrasti di interesse tra i soci ;
  4. di designare e nominare propri rappresentanti in enti , organismi commissioni ecc., quando tali designazioni siano di sua competenza ;
  5. di incentivare la costituzione di organismi atti ad assicurare o migliorare l assistenza morale,sociale, economica,tecnica e sindacale a favore dell’ artigianato della provincia ;
  6. di svolgere gli altri ad essa direttamente affidati dai deliberati dell’ assemblea dei soci e che comunque facilitano il conseguimento degli scopi indicati nel presente statuto;

di promuovere o coordinare iniziative atte a potenziare la produzione artigiana e della piccola impresa e il collocamento di essa anche mediante  la costituzione di cooperative e di consorzi, per agevolare la erogazione del credito,per facilitare agli associati la disponibilità di macchine e di strumenti da lavoro , non che l acquisizione di beni immobili da destinare all’ esercizio dell’ attività  o  propria abitazione ;fornire agli associati assistenza, servizi di carattere tecnico,amministrativo, contabile, legale ,sindacale ,fiscale, finanziario,previdenziale;

tutelare  e sviluppare  i mestieri artistici e tradizionale.

ART . 3 SOCI

 a)possono far parte dell’ unione tutti i titolari di impresa artigiana e collaboratori operanti nel territorio della provincia di frosinone

b)possono inoltre continuare a far parte dell’ unione i soci che hanno perduto la qualifica di titolare o collaboratore di imprese per invalidità o per età avanzata e che non svolgono professionalmente altre attività; possono ancora aderire  alla unione le piccole e  medie imprese e le imprese commerciali,e le cooperative i concorsi,, purchè iscritti alla cciaa di frosinone negli appositi albi speciali ;

d)possono infine essere iscritti alla associazione se ne fanno richiesta,i fondatori della associa-zione costituita nell’ anno 1956

 ART . 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

 chiunque chiede di far parte  della unione dovrà indicare nella domanda di ammissione ;

a)cognome e nome  o ragione sociale e domicilio;

b)natura della attività esercitata ;

  1. c) eventuale numero di dipendenti e/o ragione soci;

l adesione e’ impegnativa per l anno in corso e si estende tacitamente rinnovata di anno in anno in corso e si estende tacitamente rinnovata in anno in anno salvo disdetta a mezzo raccomandato con ricevuta di n ritorno inviata entro il 31 agosto di ogni anno il socio non può essere iscritto ad altre associazioni sindacali o professionali operanti per la stessa attività nel territorio della provincia di frosinone  mentre può aderire ad organismi di categoria di carattere  tecnico ,artistico o culturale;

ART .5 OBBLIGHI DEI SOCI

iscrizione obbliga l’ iscritto all’  osservanza delle norma del presente scaduto e delle disposizioni che, a norma dello statuto stesso , fossero impartite dagli organi competenti dell’  unione.

L’ esercizio dei diritti sociali spetta ai soci e in possesso della tessera per l’ anno in corso, con la limitazione indicata nell’ ultimo comma dell’ art. 10.

ART .6 TESSERA SOCIALE

Gli iscritti sono tenuti a versare annualmente  un contributo associativo in denaro, nella misura e secondo le modalità che saranno indicate anno per anno dalla Giunta esecutiva dell’ Unione.

ART .7 CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio cessa :

a)per scioglimento dell’Unione;

  1. b) per inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto;

c)per mancato rispetto delle deliberazioni degli organi sociali;

d)per comportamento contrastante con gli interessi dell’ unione e con linee direttrici di politica sindacale dalla stessa seguite;

  1. e) per indegnità morale,

f)per recesso giusto quanto previsto dall’ art4 ;

I provvedimenti di cui ai punti b),c),d) ed e) vengono deliberati dalla Giunta Esecutiva  della Unione.

Avverso le esclusioni per inadempienza, deliberati su proposta della Giunta Esecutiva è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla  avvenuta notifica dell’ esclusione all’ interessato . Il giudizio è inappellabile.

ART 8. ORGANI PERIFERICI

Gli associati ,quando raggiungono almeno il numero di 25 unità nel territorio del comune , costituiscono una sezione comunale.

Essi si riuniscono in assemblea ed eleggono il Direttivo Sezionale composto di almeno 3 membri,per lo svolgimento della attività della Sezione ,in collegamento e secondo le direttive degli Organi della Unione Provinciale.

Il Direttivo Comunale elegge nel suo seno il Segretario ed il Vice Segretario della Sezione.

Quando in un Comune non può essere istituita la Sezione comunale viene nominato un Fiduciario comunale da parte della Giunta Esecutiva.

Più comuni confinanti previa deliberazione della Giunta Esecutiva,costituiscono l’unione Zonale Artigiani Ciociari.

Il Comitato Zonale è formato da tutti i Segretari e i Fiduciari Comunali

Il Comitato Zonale nomina il Segretario Zonale.

ART . 9 GRUPPI DI MESTIERE

Per ogni singola categoria di associati possono riunirsi in assemblea e costituire gruppo Zonale e Provinciale di Mestiere.

Gli artigiani che costituiscono i gruppi di mestiere eleggeranno un Consiglio  Direttivo Zonale e Provinciale, composto almeno da 5 membri , il quale a sua volte eleggerà un Presidente ed un Vice Presidente unitamente agli altri organi che riterrà necessari allo svolgimento dell’ attività  dell’ Unione.

L’ attività del gruppo di categoria dovrà essere svolta in collegamento con le direttive dell’ associazione Provinciale .

Per esigenza di efficacia operatività . gli associati appartenenti ad una categoria numericamente non consistente, sono aggregati ad un mestiere affine ad ogni e qualsiasi effetto.

ART . 10 DURATA DEI CONSIGLI DIRETTIVI

I componenti dei Consigli Direttivi delle sezioni Comunali e Zonali,dei Gruppi Provinciali di mestiere ,durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Le assemblee delle Sezioni comunali e Zonali sono costituite dagli iscritti alla rispettiva Sezione ai rispettivi gruppi di mestieri. Ogni socio ha diritto ad un voto e può conferire la delega per iscritto ad altro socio,ma la stessa persona non può presentare piu’di una delega.

ART: 11 ORGANI DELLA UNIONE

a)L’Assemblea Generale dei Soci (Congresso)

b)Consiglio Generale

c)Presidente

d)Giunta Esecutiva

e)Il Tesoriere

  1. f) Collegio dei Provibiri

ART .  12 L ‘ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI O CONGRESSO PROVINCIALE

  • L’ assemblea Generale o Congresso Provinciale è costituita dagli iscritti all’ Unione i quali per motivi di organizzazione ed efficienza, delegano ai lavori un proprio rappresentante, comunale o zonale in ragioni di uno ogni 25 soci o frazioni di 25.
  • I delegati vengono da assemblee zonali che, per l’ occasione si riuniscono in assemblee promosse dalla Giunta esecutiva , d’ intesa con i Presidenti dei gruppi prov. Li di mestiere dell’ Unione Prov. Le.
  • Non possono partecipare alla Assemblea, né soci eleggibili, i soci che non siano in regola con il pagamento della quota sociale per l anno in corso e che alla data di convocazione della assemblea non abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 3 mesi.

Alla assemblea partecipano :

-con voto deliberativo tutti i delegati eletti;

– con voto consultativo : il presidente, i vice presidenti i Membri del Consiglio Generale, il Tesoriere, i membri del collegio sindacale , i probiviri.

L’assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre anni, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il consiglio generale o ne faccia richiesta un terzo dei delegati.

L’assemblea generale è convocata dal consiglio generale mediante invito scritto,spedito ai delegati o soci 10 giorni prima della data di adunanza, con la indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e della materia da trattare. L’assemblea generale è validamente costituita quando siano presenti, almeno un terzo del delegati. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione l’Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero del delegati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, non tenendosi in calcolo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Assemblea. L’Assemblea sarà presieduta da un Presidente eletto dall’assemblea stessa fra i Delegati partecipanti.

Sono di competenza dell’Assemblea Generale:

  • l’esame di problemi di carattere generale interessanti l’artigianato e le piccole imprese e la determinazione delle relative direttive di massima;
  • l’elezione del Consiglio Generale
  • l’approvazione delle attività svolte dagli Organi direttivi;
  • la fissazione delle norme per l’Organizzazione dell’Associazione nell’ambito provinciale e nei suoi riflessi nazionali e regionali;
  • l’eventuale adesione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti presenti, ad Enti, Organismi Nazionali e non nel rispetto dell’art. 2

ART. 13 IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è costituito da n. 21 membri eletti dal congresso. Sono di competenza del Consiglio Generale:

  • la nomina del Presidente e 2 Vice Presidenti
  • la nomina del Presidente e 2 Vice Presidenti;
  • l’esame e l’approvazione dei rendiconti finanziari annuali:
  • la elezione della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Probiviri;
  • le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Unione osservando quanto previsto nell’ art. 21 e 22 e del presente statuto;

Sono altresì compiti del Consiglio Generale:

  1. esaminare i ricorsi per mancata accettazione di domande di ammissione a socio;
  2. integrare le vacanze che potrebbero verificarsi in seno alla Giunta Esecutiva nei modi e nei limiti indicati dell’art. 19 ultimo comma.
  3. Predisporre il Regolamento regolante lo svolgimento dei lavori del Congresso Provinciale , assemblee provinciali, Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva.

In caso di particolari situazioni anziché eleggere, il Presidente e Vice-Presidenti , il Consiglio Generale ha la facoltà eleggere nel suo seno una Coopresidenza.

Partecipano  di diritto al Consiglio Generale i Presidenti prov. li dell’Unione uscente.

Il consiglio generale è convocante dal Presidente dell’ associazione e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri , mediante invito, spedito almeno otto giorni prima della data di adunanza, con l’ indicazione del luogo , del giorno, dell’ ora della riunione e della materia da trattare.

Il consiglio Generale è validamente costituito  quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Trascorsa  un’ ora da quella indicata nell’ avviso di convocazione, il consiglio è legalmente costituito, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componenti ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, non  tenendosi calcolo degli astenuti.

Art . 14 – IL PRESIDENTE

Il presidente dura in carica  5 anni ed e rieleggibile.

Il presidente ha a tutti gli effetti , la rappresentanza legale della Associazione Provinciale.

Il presidente:

a)Provvedere per l’attuazione delle deliberazioni prese dal Congresso Provinciale e dal Consiglio Generale;

b)amministra il patrimonio dell’Associazione unitamente al Tesoriere;

c)prende provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività della Associazione;

d)ha la facoltà di delegare,volta per volta,la esecuzione dei compiti al vice Presidente vicario;

e)il Presidente è autorizzato a disporre per l’esecuzione delle deliberazioni degli Organismi della Associazione ed adempire gli incarichi conferitogli dal Congresso Provinciale e della Giunta,a rilasciare quietanze liberatorie della somma a qualsiasi titolo e da chiunque pubblica amministrazione o private versate all’associazione,a riscuotere per conto e in nome dell’associazione,ad accedere ai fondi bancari e postali e anche affidamenti,ad effettuare su di essi eventuali operazioni di prelievo.

ART:15 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è l’Organo cui spetta predisporre in concreto la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale. Essa è composta di n. 6 membri eletti dal Consiglio Generale come da articolo 14 dello Statuto. La giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell’Unione eletto dal Consiglio Generale come da art. 14 dello Statuto.

Essa nomina nel suo seno il responsabile sindacale e organizzativo.

Alla riunione di Giunta partecipano i due vice Presidenti ed il Tesoriere.

.I compiti della Giunta Esecutiva sono:

  1. A) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell’artigianato provinciale e delle piccole imprese e per la tutela delle categorie;
  2. B) nominare commissioni preposte allo svolgimento di attività dirette ad incrementare la struttura organizzativa della Unione ed al conseguimento dei fini che essa persegue;
  3. C) esaminare ed accettare le domande di ammissione ed adottare i provvedimenti di cui comma b) c) d) e) dell’art. 7
  4. D) assumere e licenziare il personale addetto alla Unione;
  5. E) determinare le quote del tesseramento a norma dell’ art. 6
  6. F) esaminare ed approvare le attività svolte dalle sezioni comunali e zonali. Qualora i Consigli Direttivi dei detti Organi non diano esecuzione alle deliberazioni degli organi direttivi della Unione o comunque non operino in conformità ai principi e alle disposizioni dello statuto sociale e delle direttive generali seguite dalla Unione, la Giunta Esecutiva della Unione può deliberare il loro scioglimento e nominare un commissario, il quale dovrà entro 30 giorni dalla sua nomina convocare l’assemblea della sezione Comunale o Zonali interessati per procedere alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo;
  7. G) Nomina eventuali collaboratori ed esperti per commissioni di lavoro.

La Giunta esecutiva si riunisce, in via ordinaria ogni tre mesi o quanto lo ritenga opportuno il Presidente, mediante invito spedito almeno otto giorni prima della data di adunanza con l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e della materia da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei suoi membri e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 16  IL TESORIERE

Il tesoriere rende conto ed è responsabile sotto ogni profilo di tutto il movimento di Cassa. Il tesoriere firma congiuntamente al Presidente gli ordinativi di pagamento e prepara ogni anno unitamente alla Giunta Esecutiva, con l’eventuale aiuto di un professionista, il Bilancio preventivo dell’Associazione, nonché quello consuntivo. Entrambi i Bilanci debbono essere sottoposti al Consiglio Generale per l’approvazione.

Il tesoriere dura in carica 5 anni ed è rileggibile.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei provibiri ha la funzione di risolvere i contrasti che potranno sorgere tra i Soci e gli Organi dell’Associazione. È composto da tre membri che potranno anche essere scelti al fuori delle categorie inquadrate nella Unione e viene eletto dal Consiglio Generale; dura in caria 5 anni. I componenti del Collegio dei Provibiri partecipano  con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Generale. Giudicano le controversie senza formalità e le decisioni adottate sono inappellabili.

ART 19  CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali della Unione durano 5 anni e sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi spese riconosciute e approvati dalla Giunta Esecutiva. Gli eletti alle cariche sociali che per tre volte consecutive saranno assenti ingiustificati alle riunioni degli organi ai quali appartengono, saranno dichiarati decaduti.

ART 20 PATRIMONIO

Il patrimonio Sociale è costituito :

  1. dai beni mobili e immobili o valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso della Unione;
  2. dalle eccedenze attive della gestione annuale.

Le quote del tesseramento non fanno parte del Patrimonio della Unione;

ART 21 MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche da apportare al presente Statuto debbono essere deliberate dal Consiglio Generale con voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritti al voto.

ART 22 SCIOGLIMENTO DELLA UNIONE

Lo scioglimento della Unione può essere deliberato dalla Assemblea Provinciale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti dell’Assemblea Provinciale.

In caso di scioglimento dell’Assemblea Provinciale nomina un Collegio di tre liquidatori stabilendo altresì le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali della Unione.

ART 23 ESERCIZIO FINANZIARIO.

L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART 24 STAMPA

L’organo ufficiale dell’Unione Artigiani Ciociari è il periodico” l’Artigiano Ciociaro” già funzionante e distribuito in modo gratuito

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CONTATTI

Email  info@unioneartigiani.org
Nome UAC – Unione Artigiani Ciociari
C.Fisc 80004100600
Indirizzo  Via Marittima 141
Tel +39 0775824230